Art. 31 LCit dal 2023

Art. 31 Minorenni
1 La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.
2 A partire dall’et di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volont di acquisire la cittadinanza svizzera.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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