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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 31 LPPC dal 2023

Art. 31 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 31 Adempimento e durata del servizio

1 L’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere adempiuto tra il giorno in cui l’interessato compie i 18 anni e la fine dell’anno in cui compie i 36 anni.

2 Dura dodici anni.

3 Inizia nell’anno in cui l’interessato assolve l’istruzione di base, al più tardi tuttavia nell’anno in cui compie i 25 anni.

4 È adempiuto una volta che si sono prestati complessivamente 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio.

5 Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l’obbligo di prestare servizio di protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere dal suo inizio e dai giorni di servizio prestati.

6 Se l’obbligo di prestare servizio di protezione civile giunge a conclusione durante un intervento in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la sua durata è prolungata sino alla fine dell’intervento.

7 Il Consiglio federale può:

  • a.prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile sino a 14 anni al massimo e fissarne l’inizio al più tardi per l’anno in cui l’interessato compie i 23 anni;
  • b. riassoggettare le persone congedate, fino a cinque anni dopo il loro congedo, all’obbligo di prestare servizio al fine di aumentare gli effettivi della protezione civile, segnatamente in caso di conflitto armato.
  • 8 Può prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile di 100 giorni al massimo se lo chiede un Cantone colpito da una catastrofe o una situazione d’emergenza di lunga durata a causa della quale troppe persone tenute a prestare servizio di protezione civile (militi) raggiungono contemporaneamente la fine del loro obbligo di prestare servizio e la capacit? d’intervento ne è pregiudicata.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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