Art. 30a PA dal 2022

Art. 30a speciale (1)
1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorit , prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.
2 Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.
3 Nella pubblicazione l’autorit avverte le parti riguardo all’obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.
(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.