Art. 30a LEF dal 2025

Art. 30a Trattati internazionali e diritto internazionale privato (1)
Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 1987 (2) sul diritto internazionale privato (LDIP).
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 291
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