Art. 306a LEF dal 2025

Art. 306a Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari
1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.
2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato.
3 La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Art. 306a Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (SchKG) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | SKG-03-28 | Nachlassstundung | SchKG; Lassvertrag; Vermögens; Konkurs; Gläubiger; Vermögensabtretung; Schuldner; Betrieb; Lassstundung; Auffanggesellschaft; Verwertung; Grundpfand; Investoren; Auffang-; Kantonsgericht; Lassvertrages; Unternehmen; Auffang-AG; Kantonsgerichtsausschuss; Unternehmens; Lassverfahren; Aussicht; Schuldners; Sinne; Abtretung; Liquidation |