Art. 302 LEF dal 2024

Art. 302
1 Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
2 Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
4 Abrogato
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.