OR Art. 302 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 302 OR dal 2025

Art. 302 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 302 Affitto di bestiame e soccida I. Diritti e obblighi dell’affittuario

1 Nell’affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell’affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, all’affittuario.

2 Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell’affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
84 IV 36Art. 11 der Vollziehungsverordnung vom 22. Dezember 1950 zum BG über die Bekämpfung der Rindertuberkulose hat bloss die Verstellung von Tieren, nicht auch den Halterwechsel mit Eigentumsübertragung zum Gegenstand. Tiere; Verstellung; RTubV; Kantons; Staatsanwaltschaft; Bekämpfung; Rindertuberkulose; Tieren; Halterwechsel; Schlachtung; Tuberkulose; Bewilligung; Urteil; Keusch; Vollziehungsverordnung; Reaktionstuberkulose; Tuberkulosereagent; Veräusserung; Eigentumsübertragung; Bundesgesetz; Zwecken; Bestände; Mühlau; Kassationshof; Beschwerdegegner; Kantonstierarzt; Tuberkulosereagenten; Bundesratsbeschlusses; Abänderung; ürfen