Art. 30 CPS dal 2025

Art. 30 Querela della parte lesa. Diritto di querela
1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.
2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti. (1)
3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento. (2)
4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
(1) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 14 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
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