Art. 30 LAMaI dal 2023
Art. 30 (1) Interruzione non punibile della gravidanza
RS 311.0In caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’articolo 119 del Codice penale, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 ([RU 2002 2989]; FF 1998 2361 4285).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.