Art. 30 LPD dal 2019

Art. 30 Informazione
1 L’Incaricato fa rapporto all’Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati. (1)
2 Nei casi d’interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d’ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell’autorit competente. Se quest’ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).(2) Nuovo testo del per. giusta il n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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