Art. 30 LADI1 dal 2024

Art. 30 Sospensione del diritto all’indennit (1)
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2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse. (4)
3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennit . Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennit giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravit della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo. (5) L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione. (6)
4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennit , pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
(1) (7)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(5) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(6) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(7) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
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