Art. 3 LSerFi dal 2024
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intende per:a. strumenti finanziari:1. i titoli di partecipazione:– i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento– i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l’acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino, non appena detti valori sono annunciati per la conversione,2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119 della legge del 23 giugno 2006 (1) sugli investimenti collettivi (LICol), 4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,5. (2) i derivati di cui all’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 2015 (3) sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),6. i depositi il cui valore di rimborso o tasso d’interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d’interesse è vincolato a un indice sui tassi d’interesse,7. le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi;b. (2) valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO) (5) e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;c. servizi finanziari: le seguenti attivit fornite ai clienti:1. l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari,2. l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,3. la gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale),4. la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari;d. fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera; è svolta a titolo professionale l’attivit economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole;e. consulenti alla clientela: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari;f. emittenti: le persone che emettono o intendono emettere valori mobiliari;g. offerta: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario stesso;h. offerta pubblica: offerta rivolta al pubblico;i. produttori: le persone che creano strumenti finanziari o che apportano modifiche a uno strumento finanziario esistente, comprese le modifiche del suo profilo di rischio e di rendimento o dei costi connessi a un investimento nello strumento finanziario.
(1) [RS 951.31]
(2) (4)
(3) [RS 958.1]
(4) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 ([RU 2021 33], [399]; [FF 2020 221]).
(5) [RS 220]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.