LPPC Art. 3 - Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 3 LPPC dal 2025

Art. 3 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi

1 Nell’ambito della protezione della popolazione, gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano alla gestione degli eventi e alle relative misure preparatorie.

2 Quali organizzazioni partner collaborano:

  • a. la polizia, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza;
  • b. i pompieri, per il salvataggio e la lotta contro i sinistri;
  • c. i servizi della sanità pubblica, compresi i servizi sanitari di salvataggio, per la fornitura di prestazioni mediche alla popolazione;
  • d. i servizi tecnici, in particolare per la garanzia della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;
  • e. la protezione civile, per la protezione e il salvataggio della popolazione, l’assistenza alle persone in cerca di protezione, nonché il sostegno degli organi di condotta e delle altre organizzazioni partner.
  • 3 Alla gestione di eventi e alle relative misure preparatorie possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:

  • a. autorità;
  • b. imprese;
  • c. organizzazioni non governative.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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