Art. 3 LPPC dal 2025
Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi
1 Nell’ambito della protezione della popolazione, gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano alla gestione degli eventi e alle relative misure preparatorie.
2 Quali organizzazioni partner collaborano:a. la polizia, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza;b. i pompieri, per il salvataggio e la lotta contro i sinistri;c. i servizi della sanità pubblica, compresi i servizi sanitari di salvataggio, per la fornitura di prestazioni mediche alla popolazione;d. i servizi tecnici, in particolare per la garanzia della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;e. la protezione civile, per la protezione e il salvataggio della popolazione, l’assistenza alle persone in cerca di protezione, nonché il sostegno degli organi di condotta e delle altre organizzazioni partner.
3 Alla gestione di eventi e alle relative misure preparatorie possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:a. autorità;b. imprese;c. organizzazioni non governative.
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