Art. 29d LStup dal 2023
Art. 29d Sezione 2: Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del diritto federale e designano le autorit e gli uffici competenti per:a. assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell’aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);b. rilasciare le autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis);c. ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis);d. procedere ai controlli (art. 16–18);e. promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l’esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);f. esercitare la sorveglianza sulle autorit e sugli organi di cui alle lettere a–e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse.
2 I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.
3 I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell’interno.
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