LStup Art. 29c -

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 29c LStup dal 2023

Art. 29c Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 29c

1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d’informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

2 Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L’osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

3 La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d’informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.


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