LStup Art. 29b -

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 29b LStup dal 2023

Art. 29b Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 29b

1 Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994 (1) sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 L’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

  • a. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull’assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorit di altri Stati;
  • b. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;
  • c. cura i contatti con:
  • 1. gli uffici interessati dell’Amministrazione federale (UFSP, Direzione generale delle dogane),
  • 2. (2) la Posta svizzera,
  • 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP),
  • 4. le autorit cantonali di polizia,
  • 5. gli uffici centrali degli altri Paesi,
  • 6. l’Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.
  • 3 Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all’Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorit estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

    4 All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (3) .

    (1) RS 360
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
    (3) RS 312.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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