Art. 29b LStup dal 2023

Art. 29b
1 Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994 (1) sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
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3 Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all’Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorit estere e internazionali; informano anche i Cantoni.
4 All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (3) .
(1) RS 360(2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).
(3) RS 312.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.