OR Art. 299 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 299 OR dal 2025
Art. 299 Restituzione della cosa I. In genere
1 L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.
2 Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:a. attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;b. migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.
3 L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.
4 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.