Art. 29 LIVA dal 2025

Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
1 Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall’imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione.
2 In deroga al capoverso 1, vi è diritto alla deduzione dell’imposta precedente, nell’ambito dell’attività imprenditoriale che vi dà diritto, per l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 o 61 della legge federale del 14 dicembre 1990 (3) sull’imposta federale diretta (LIFD).
3 Sono partecipazioni le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute a titolo d’investimento durevole e che procurano un’influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale sono considerate partecipazioni.
4 Per la determinazione dell’imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull’attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. (4)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).(2) Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363).
(3) RS 642.11
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
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