Art. 29 LL dal 2023

Art. 29 1. Giovani
1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. (1)
2 Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralit . Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell’azienda.
3 Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralit , la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.
4 Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d’et . Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4957; FF 2004 6013).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.