LEF Art. 288a -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 288a LEF dal 2025

Art. 288a Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 288a Computo
dei termini
(1)

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288:

  • 1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
  • 2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;
  • 3. la durata della preventiva esecuzione.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

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