Art. 288a LEF dal 2025
Art. 288a Computo
dei termini (1)
Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288:1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;3. la durata della preventiva esecuzione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
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