Art. 287 CPS dal 2024

Art. 287 Usurpazione di funzioni
Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.