OR Art. 287 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 287 OR dal 2024
Art. 287 Tolleranza
1 L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.
2 L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.
3 Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.