LImT Art. 28 -

Einleitung zur Rechtsnorm LImT:



Art. 28 LImT dal 2025

Art. 28 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT) drucken

Art. 28

1 L’ordinanza 15 dicembre 1969 (1) concernente l’imposizione sul tabacco disciplina l’assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.

2 Il Consiglio federale può:

  • a. obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d’una superficie di 1000 ettari;
  • b. (2) obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;
  • c. (3) obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo. (4)
  • 3 Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane. (5)

    4 Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un’organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport. (5)

    (1) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
    (3) Introdotta dalla cifra I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2460; FF 2002 2453).l Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).
    (5) (6)
    (6) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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