LFus Art. 28 - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 28 LFus dal 2023

Art. 28 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

1 La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la societ trasferente e la societ assuntrice, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni (1) .

2 La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all’articolo 18. L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull’esito della consultazione all’assemblea generale, prima della decisione.

3 Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione della fusione nel registro di commercio.

4 Il presente articolo si applica anche alle societ assuntrici con sede all’estero.

(1) RS 220

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