Art. 28 LFus dal 2023

Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1 La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la societ trasferente e la societ assuntrice, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni (1) .
2 La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all’articolo 18. L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull’esito della consultazione all’assemblea generale, prima della decisione.
3 Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione della fusione nel registro di commercio.
4 Il presente articolo si applica anche alle societ assuntrici con sede all’estero.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.