Art. 28 LStup dal 2023

Art. 28 (1)
1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 (2) sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorit cantonali.
3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all’Ufficio federale di polizia se l’accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).(2) RS 313.0
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