Art. 272 LEF dal 2024

Art. 272 Concessione del sequestro (1)
1
2 Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.