Art. 270 LEF dal 2023

Art. 270 della procedura di fallimento
1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo. (1)
2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorit di vigilanza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.