Art. 27 LStrl dal 2022

Art. 27 Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attivit lucrativa Formazione e formazione continua (1)
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se: (1)
2 Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge. (5)
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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