Art. 26a LPD dal 2019

Art. 26a (1) Rinnovo e cessazione del mandato
1 Il mandato dell’Incaricato può essere rinnovato due volte. (2)
2 Con un preavviso di sei mesi, l’Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.
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(2) Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
(3) Introdotto dal n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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