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Codice penale svizzero (CPS)

Art. 264m CPS dal 2023

Art. 264m Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 264m Reati commessi all’estero

1 È punibile anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall’articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

2 Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

  • a. un’autorit? estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
  • b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
  • 3 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l’assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all’estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore a ogni sanzione.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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