Art. 264g CPS dal 2024
Art. 264g d. Metodi di guerra vietati
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessit del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi;d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;e. mutila il cadavere di un combattente nemico;f. come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
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