CPS Art. 264e -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 264e CPS dal 2025

Art. 264e Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 264e Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

  • a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale umanitario, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
  • b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale umanitario ai sensi dell’articolo 190 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell’articolo 189 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
  • c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale umanitario a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. (1)

    2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).

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