Art. 26 LDA dal 2023

Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta
Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.