LSerFi Art. 26 - Indennit? da parte di terzi

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 26 LSerFi dal 2024

Art. 26 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 26 Indennit da parte di terzi

1 I fornitori di servizi finanziari possono accettare da terzi indennit in relazione alla fornitura di servizi finanziari soltanto se:

  • a. hanno previamente ed esplicitamente informato i clienti riguardo all’indennit e questi vi hanno rinunciato; o
  • b. trasferiscono l’indennit interamente ai clienti.
  • 2 L’informazione ai clienti indica la natura e l’entit dell’indennit ed è comunicata prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto. Se l’importo dell’indennit non può essere determinato in anticipo, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, il fornitore di servizi finanziari comunica gli importi effettivamente ricevuti.

    3 Sono considerate indennit le prestazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve da terzi in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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