Art. 26 Indennit? da parte di terzi
1
2 L’informazione ai clienti indica la natura e l’entit? dell’indennit? ed è comunicata prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto. Se l’importo dell’indennit? non può essere determinato in anticipo, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, il fornitore di servizi finanziari comunica gli importi effettivamente ricevuti.
3 Sono considerate indennit? le prestazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve da terzi in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.