LEF Art. 258 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 258 LEF dal 2023

Art. 258 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 258 2. Aggiudicazione (1)

1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.

2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto. (2)

(1) Nuovo testo giusta l’art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

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