CPC Art. 251a - Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 251a CPC dal 2025

Art. 251a Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 251a (1) Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

1 La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni: (2)

  • a. nomina e sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2–5 LDIP (3) );
  • b. ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180a cpv. 2 e 180b cpv. 2 LDIP);
  • c. collaborazione del giudice all’attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e all’assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);
  • d. ulteriore collaborazione del giudice nel procedimento arbitrale (art. 185 LDIP);
  • e. collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri (art. 185a LDIP);
  • f. deposito del lodo ed emissione dell’attestazione dell’esecutività (art. 193 LDIP);
  • g. riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).
  • 2 Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, l’inglese sia utilizzato come lingua della procedura se la lingua inglese è impiegata nel patto di arbitrato, nella clausola di arbitrato o quale lingua del procedimento arbitrale. (4)

    (1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
    (3) RS 291
    (4) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

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