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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 25 REDD dal 2022

Art. 25 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 25 Costituzione delle Sezioni

1. Le Camere previste nell’articolo 25 lettera b della Convenzione (e chiamate «Sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un periodo di tre anni a far data dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali previsti nell’articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro Sezioni.2. Ciascun giudice è membro di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico sia sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e deve tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.3. Qualora un giudice cessi di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la Sezione è costituita, il suo successore in Corte lo sostituisce come membro della Sezione.4. Il presidente della Corte può eccezionalmente modificare la composizione delle Sezioni se le circostanze lo richiedono.5. Su proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supplementare.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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