Art. 25 LSerFi dal 2024

Art. 25 Conflitti di interessi Provvedimenti organizzativi
1 I fornitori di servizi finanziari adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti.
2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa i comportamenti che in ogni caso non sono ammessi a causa di conflitti di interessi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.