Art. 25 LPPC dal 2023
Art. 25 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione
1 Per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi:a. integralmente, per gli investimenti e la salvaguardia del valore a carattere d’investimento delle componenti centrali;b. per gli investimenti, l’esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d’esercizio e la salvaguardia del valore a carattere d’investimento delle componenti decentralizzate di sua competenza;c. proporzionalmente, per l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centrali.
2 I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi:a. proporzionalmente, per l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d’esercizio delle componenti centrali;b. per gli investimenti, l’esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d’esercizio e la salvaguardia del valore a carattere d’investimento delle componenti decentralizzate che non sono di competenza della Confederazione.
3 I Cantoni e i terzi che partecipano a un progetto pilota concernente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8) se ne assumono i costi. Se in seguito il sistema è realizzato a livello nazionale, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi coinvolti i costi delle componenti centrali. Il Consiglio federale disciplina le modalit di ripartizione dei costi. A tal fine, consulta i Cantoni.
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