Art. 25 Rappresentanti
1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterr? rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
2 Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficolt? che potessero sorgere.