Art. 24a LDA dal 2022
Art. 24a (1) Riproduzioni temporanee
La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se:a. è transitoria o accessoria;b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un’utilizzazione legittima; ed. è priva di significato economico proprio.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2421]; [FF 2006 3135]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.