LDA Art. 24a - Riproduzioni temporanee

Einleitung zur Rechtsnorm LDA:



Art. 24a LDA dal 2022

Art. 24a Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 24a (1) Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se:

  • a. è transitoria o accessoria;
  • b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
  • c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un’utilizzazione legittima; e
  • d. è priva di significato economico proprio.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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