ORC Art. 24a - Identificazione di persone fisiche

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 24a ORC dal 2025

Art. 24a Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 24a (1) Identificazione di persone fisiche

1 L’identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato.

2 L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b.

3 Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.

(1) Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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