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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 242b LEF dal 2023

Art. 242b Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 242b ai dati e loro restituzione (1)

1 Il terzo che dimostra un diritto legale o contrattuale ai dati di cui la massa ha la facolt? di disporre può, a seconda del tipo di diritto, chiedere l’accesso a tali dati o la loro restituzione da parte della massa.

2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti o realizzati prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.

3 Le spese per l’accesso ai dati o per la loro restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.

4 È fatto salvo il diritto d’accesso secondo le disposizioni federali o cantonali sulla protezione dei dati.

(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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