ORC Art. 24 - Esistenza di enti giuridici

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 24 ORC dal 2025

Art. 24 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 24 Esistenza di enti giuridici

1 Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio. (1)

2 L’esistenza di un ente giuridico che non è iscritto nel registro di commercio svizzero è documentata mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.