LSerFi Art. 24 - Catena di fornitori

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 24 LSerFi dal 2024

Art. 24 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 24 Catena di fornitori

1 I fornitori di servizi finanziari che conferiscono a un altro fornitore il mandato di fornire un servizio finanziario ai clienti rimangono responsabili della completezza e correttezza delle informazioni sui clienti e del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8–16.

2 Se ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sui clienti siano inesatte o che gli obblighi di cui agli articoli 8–16 non siano stati rispettati dal fornitore di servizi finanziari mandante, il fornitore di servizi finanziari incaricato fornisce i propri servizi soltanto quando ha verificato la completezza e la correttezza delle informazioni e garantito l’osservanza delle norme di comportamento.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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