LPPC Art. 24 - Sistema d’allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 24 LPPC dal 2023

Art. 24 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 24 Sistema d’allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza

1 La Confederazione si assume i costi per il sistema d’allarme, i sistemi d’informazione in caso di evento e il canale radio di emergenza.

2 I gestori di impianti d’accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d’allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


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