OR Art. 234 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 234 OR dal 2025
Art. 234 Garanzia
1 Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.
2 Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.
3 Nella vendita per incanto pubblico volontario l’alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell’incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all’obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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