Art. 232e CPM dal 2025

Art. 232e Amnistia (1)
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l’Assemblea federale può concedere un’amnistia.
2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
(1) Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.