Art. 23 LPPC dal 2025
Art. 23 Finanziamento Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
1 La Confederazione si assume i costi per:a. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza nonché i relativi costi delle componenti decentralizzate di sua competenza;b. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi impianti di trasmissione e delle relative infrastrutture;c. l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale.
2 I Cantoni si assumono i costi per:a. l’approntamento, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti;b. l’allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centrali;c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti nella misura in cui non siano parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro;d. l’approntamento dei terminali a livello cantonale, salvo quelli acquisiti dalla Confederazione (art. 76 cpv. 1);e. l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.
3 Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi per la coutenza degli impianti di trasmissione della Confederazione.
4 I terzi si assumono i costi dei propri terminali.
5 Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari che cagionano alla Confederazione a causa di ritardi nell’attuazione di misure di manutenzione o di salvaguardia del valore.
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